Le spese legali stragiudiziali devono formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente: ingiustificata la compensazione operata dal Giudice con le spese giudiziali liquidate in sentenza

Le spese legali stragiudiziali devono formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente: ingiustificata la compensazione operata dal Giudice con le spese giudiziali liquidate in sentenza
25 Novembre 2020: Le spese legali stragiudiziali devono formare oggetto della domanda di risarcimento del danno emergente: ingiustificata la compensazione operata dal Giudice con le spese giudiziali liquidate in sentenza 25 Novembre 2020

Si è espressa in tal senso la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24481/2020, ritenendo ingiustificata la compensazione operata dai Giudici di merito tra quanto già ricevuto dal danneggiato a titolo di rimborso delle spese legali per la fase stragiudiziale e quanto invece liquidato dal Tribunale per le spese del patrocinio in giudizio. 

Secondo gli Ermellini, le spese che la parte danneggiata abbia sostenuto anteriormente all’instaurazione del giudizio non sono equiparabili a quelle sostenute nella fase processuale. Ciò in quanto trattasi di spese per loro natura diverse. 

Il rimborso delle spese per l’assistenza stragiudiziale avrebbe, infatti, natura di danno emergente, trattandosi di un costo sostenuto nella fase pre-contenziosa. 

Da ciò deriva che, mentre per la liquidazione delle spese infra-procedimentali va prodotta la relativa nota di cui all’art. 75 disp. att. c.p.c., il ristoro delle spese sostenute ante causam deve formare oggetto (in atto di citazione) di un’esplicita domanda, con gli oneri di allegazione e prova che ne derivano. 

La spese sostenute dal danneggiato prima dell’instaurazione del giudizio, che dovranno essere determinate secondo le tariffe forensi, andranno, dunque, riversate sul danneggiante solo qualora il Giudice ne rilevi l’utilità ai fini della pronta definizione del giudizio. Utilità che va valutata ex ante, ovvero in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito del futuro giudizio. Dovendosi escludere la loro risarcibilità qualora non abbiano “avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida rilevando problemi tecnici di qualche complessità” (nello stesso senso: Cass. Ciiv. n. 16990/2017).

Altre notizie